Descrizione
Il Sindaco con Ordinanza Sindacale n. 19 DEL 30.03.2026 in materia di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi (ANNO 2026)
ORDINA
1) ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 31.05.2026 ed a mantenere sino al 30.09.2026:
a) le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di: mt. 15 (quindici metri) lungo il perimetro di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree 5 (cinque metri) e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti lungo il perimetro di terreni di superfici pascolive, con l’obbligo di realizzare fasce protettive da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;
b) procedere a propria cura e spese, entro e non oltre il 31.05.2026, alla ripulitura di tali terreni da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio o che possa favorire il proliferare di animali ed insetti nocivi;
2) ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, entro il 31.05.2026 ed a mantenere sino al 30.09.2026, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo (presso Centro di Raccolta Comunale relativamente alla vegetazione derivante da utenze domestiche presso ditte debitamente autorizzate per le utenze a carattere prettamente agricolo e/o comunque non domestico), con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l’ordinario servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani (porta a porta);
3) a tutti i cittadini, per il sopra citato periodo, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo (art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, l’assoluto divieto:
a) di accensione fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive oltre che di attuare qualsiasi altra attività che possa comportare il rischio di accensione di incendi nelle aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo presenti nel feudo di questo Ente;
4) ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di provvedere prontamente e contestualmente a realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
5) ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell’anno, ad una distanza inferiore a
50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2/4 della L.R. 38/2016;
6) agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o stabilimenti industriali nonché di aree ad essi destinate o di siti dismessi, entro il 31.05.2026 e sino al 30.09.2026, è fatto obbligo di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, al fine di evitare che eventuali incendi, propagandosi alle aree circostanti o confinanti, abbiano suscettività ad espandersi alle strutture e infrastrutture industriali determinando incendi di interfaccia in ragione dei quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento a quegli insediamenti nei quali siano presenti sostanze pericolose e/o infiammabili quali carburanti, gas, prodotti chimici e plastici e comunque soggette al controllo dei vigili del fuoco, tali da costituire a loro volta ulteriori sorgenti di innesco in grado di determinare, per gravità ed estensione, un concreto pericolo di indurre una propagazione dell’incendio con “effetti domino” di cui al D. L/vo n. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), trattandosi di aree ad elevata concentrazione di attività commerciali e produttive;
7) ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, è fatto obbligo eseguire entro il 31.05.2026 le necessarie verifiche e l’eliminazione dei fattori di pericolo come disposto dalla L.R. 12.12.2016 n. 38, ciascuno per la particella di propria competenza;
8) all’ANAS, all’Acquedotto Pugliese, alla Provincia di Lecce (limitatamente al tratto ricadente all’interno di questo Ente), entro il 31.05.2026 ed a mantenere sino al 30.09.2026, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. I gestori delle strade indicate sono tenuti altresì ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio;
9) a tutti i proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati all’esterno e all’interno del centro abitato di provvedere al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne l’igiene e la sicurezza antincendio in ogni periodo dell’anno.
Si invita la cittadinanza a prendere visione del testo integrale dell’Ordinanza, per una completa informazione sulle disposizioni vigenti, nonché sulle sanzioni previste in caso di inosservanza.
La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire la sicurezza e la tutela del territorio.