La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all’Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero presso gli uffici comunali o per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in forma autografa o digitale. In caso di spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R fa fede la data di invio.
La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati presso gli uffici e scaricabili dal presente sito, ovvero in carta libera avente i medesimi contenuti indicati nell’apposito regolamento.
La dichiarazione originaria di attivazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 (giorni) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma, del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria. Le variazioni del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio e/o consuntivo.
Documenti e link
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Pagina aggiornata il 16/05/2024