RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO (ART. 6)
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
Per le utenze non domestiche di cui al comma che intendano avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall’anno successivo all’anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell’anno in corso, la scelta dovrà essere vincolante per almeno due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione.
Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani a decorrere dall’anno successivo all’anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell’anno in corso, dovranno garantire l’intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza della TARI l’utenza non domestiche che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell’anno di competenza della TARI per come desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti con gli allegati e le modalità previste dal regolamento di gestione del servizio rifiuti.
La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all’incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie valevoli per il Comune di Arnesano (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato:
% COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA MEDIA PER TIPOLOGIA DI UTENZA | ||||
MATERIALI | RISTORAZIONE | COMMERCIO ALIMENTARE | COMMERCIO NON
ALIMENTARE |
UFFICI SCUOLE |
CARTA | 5 | 7 | 22 | 29 |
CARTONE | 4 | 8 | 28 | 22 |
ORGANICO | 41 | 40 | 2 | 2 |
PLASTICA | 3 | 6 | 13 | 13 |
VETRO | 15 | 5 | 2 | 2 |
METALLI | 1 | 2 | 1 | 1 |
ALTRO | 1 | 3 | 1 | 1 |
TOTALE | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nel caso di utenze non domestiche che esercitano più attività, sulla base della loro attività prevalente, possono richiedere la ricollocazione in una macrocategoria differente rispetto a quella assegnata nel presente regolamento. In tal caso, unitamente alla domanda da trasmettere al Comune entro il 30 giugno, l’utenza deve inviare apposita istanza nella forma di autocertificazione delle informazioni contenute.
RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO (ART 6-TER)
Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.
Al fine di ottenere le riduzioni gli utenti devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello dell’avvio a riciclo autonomo dei rifiuti apposita istanza corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nel mese precedente utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall’Ente. Nell’istanza dovranno, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni: a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta.
Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l’utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero l’anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte dei gestori degli impianti in forma ufficiale e sotto forma di dichiarazione dei legali rappresentanti. Non sono pertanto accettate mail, meri estratti dai sistemi informatici, copie di FIR o altro.
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (ART. 19)
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30%, tenendo conto del numero dei componenti come stabilito ai sensi dell’art. 13 del presente regolamento;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo non residenziale: riduzione del 30%;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti: la tariffa è ridotta nell’ipotesi di attività che dimostrino di praticare l’autocompostaggio del rifiuto organico: le modalità di richiesta di riduzione della parte variabile della tariffa, nonché la percentuale di riduzione da applicare, e le modalità di controllo da parte dell’Ente sulla reale pratica di compostaggio sono demandate all’approvazione di apposito Regolamento Comunale.
- Esenzione totale per le unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, senza arredi, prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, cioè privi di qualsiasi allacciamento per energia elettrica, gas e acqua, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- Esenzione totale per locali, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; Inoltre, è previsto confermare tale esenzione entro il 28 febbraio di ogni anno;
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (ART.20)
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti, che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale del pagamento della tariffa, relativamente alla sola abitazione principale.
Modulo per avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani
Modulo richiesta riduzione tarriffarie UD
Modulo richiesta riduzione tarriffarie UND
Modulo trasmissione dati delle UND
Pagina aggiornata il 18/05/2024