In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
Ai sensi dell’art. 35 è ammessa la possibilità di rateizzazione degli avvisi di accertamento esecutivi agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, quindi desumibile dall’ISEE in corso di validità;
La rateizzazione non può essere concessa, quando l’importo complessivamente dovuto è inferiore o uguale a euro 200,00;
L’istanza di rateizzazione deve essere presentata entro il termine previsto nell’avviso di accertamento esecutivo;
L’ente creditore, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, interessi, spese e eventuali ulteriori oneri, è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo, nei seguenti limiti:
- fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 200,01 a euro 1.000,00 fino a tre rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 otto rate mensili;
- oltre euro 3.000,01 dieci rate mensili;
è prevista, inoltre, la possibilità di ulteriore rateizzazione con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale per istanza debitamente motivate e comunque per importi superiori ad euro 5.000,00;
Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso legale (variato di +/- max 3 punti percentuale), a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
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Pagina aggiornata il 16/05/2024