Descrizione
Con D.P.R. 13 gennaio 2026 è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA PER IL REFERENDUM
Per il referendum, gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione entro decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il modello pubblicato in questa pagina da fare pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore.
OPZIONE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO. ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data delle prossime consultazioni elettorali (22 e 23 marzo 2026), nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani nella circoscrizione estero, previa espressa opzione - valida solo per la consultazione in oggetto - ai sensi dell’art. 4bis della legge n. 459/01, come da modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a) della legge n. 165/2017.
Come esprimere l’opzione:
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arnesano che si trovino nelle condizioni sopraindicate, per esprimere l’opzione devono:
1)Compilare e firmare l’apposito modulo disponibile in allegato in cui indicare, in particolare, l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale e l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio.
2) Allegare al modulo un documento di identità valido dell’elettore e la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46-47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4bis della legge sopra citata (ovvero di trovarsi temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, oppure di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
La domanda per esercitare il voto per corrispondenza si ritiene validamente prodotta anche se l’interessato non si trova all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
Il modulo può essere trasmesso in una delle seguenti modalità:
- posta elettronica ordinaria (PEO) all’indirizzo: elettorale@comune.arnesano.le.it
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it
-consegna a mano - anche da persona diversa dall’interessato - allo sportello dell’Ufficio Protocollo negli orari di apertura: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00;
-posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Arnesano Ufficio Elettorale via De Amicis 20 – 73048 Arnesano (LE).
L’opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO E NON OLTRE IL 18 FEBBRAIO 2026 (ovvero entro il 32° giorno antecedente la data di votazione).
AVVISO PREVENTIVA DISPONIBILITÀ AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE O SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO, viste le circolari della Prefettura – U.T.G. di Lecce, RENDE NOTO che è in corso di formazione un elenco di persone, elettori ed elettrici di questo Comune, preventivamente disponibili a svolgere le funzioni di Presidente o Scrutatore di seggio per le consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Tali incarichi saranno conferiti in tutti i casi in cui si verifichi l’improvvisa assenza nella costituzione del seggio dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali e l’impossibilità della loro sostituzione in via ordinaria.
Tutti coloro (anche non iscritti negli appositi albi) che fossero disponibili a sostituire i Presidenti o gli Scrutatori di seggio elettorale assenti, sono invitati a presentare apposita domanda secondo il modello presente inn questa pagina entro e non oltre martedì 17 marzo 2026
VOTO DOMICILIARE
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) si applicano solo nel caso in cui i richiedenti, sempre che siano elettori, dimorino nell’ambito dell’intero territorio nazionale.
Nel periodo compreso fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026, l’elettore interessato deve far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora ed un recapito telefonico.
Deve, inoltre, essere corredata di:
-copia della tessera elettorale;
-idonea certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale (A.S.L.), in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (quindi non anteriore al giorno 5 febbraio 2026), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Il certificato dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1.
In allegato il modello di richiesta del voto domiciliare
VOTO ASSISTITO CON ACCOMPAGNATORE IN CABINA (L. 104/1992 e L. 17/2003)
I Cittadini iscritti nelle liste elettorali fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) per i quali è possibile esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.
Descrizione
A norma dell’art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati” e dell'art. 41 secondo comma, del testo unico n. 570 delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, secondo comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41, secondo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 citati, come modificati dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
La legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016.
Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi verrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.
Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che può essere rilasciato, immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, soltanto dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali. Detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (art. 56 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Pertanto, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica verrà senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.
Vengono inoltre ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria e sia riportato uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.
Come fare
L'elettore avente diritto, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Arnesano, potrà richiedere all'Ufficio Elettorale dello stesso Comune l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando:
-il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, con l’indicazione di uno dei seguenti codici: 06; 07; 10; 11; 15; 18; 19 o il certificato medico rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce, in modo permanente, all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore);
-la richiesta debitamente compilata;
-la tessera elettorale personale, per l'apposizione del timbro.
In allegato il modulo per la compilazione.
TURNI SVOLGIMENTO SERVIZIO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL VOTO ASSISTITO
In allegato i turni fatti pervenire dall'ASL di Lecce